E’ ORA DI PARLARNE

E’ ORA DI PARLARNE

La figura istituzionale del Presidente della Repubblica non è così formale come molti credono.La sola Costituzione riserva tre articoli ai compiti del presidente : l’87, l’88 e il 92. E la formulazione di tali articoli lascia spazio ad interpretazioni adattabili, il tutto nella garanzia della tutela del massimo potere del Presidente che è quello di essere il GARANTE dei principi della Carta. Direi che soprattutto, a partire dagli anni Novanta, tale libertà interpretativa ha permesso un ruolo crescente dei presidenti nella storia politica del nostro Paese. L’art. 88 affida al Presidente il potere di sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti.Lo scioglimento può avvenire dopo un voto di sfiducia nei confronti del governo, ma può anche essere deciso dal capo dello StatoQUANDO I CONTRASTI POLITICI RENDANO IMPOSSIBILE UN ESECUTIVO STABILE ED EFFICIENTE.Nella prassi, questo potere è stato esercitato con una sostanziale autonomia da parte dei presidenti, scatenando talvolta contrasti politici (basti pensare agli attacchi di Berlusconi a Scalfaro per il mancato scioglimento delle Camere, a metà degli anni Novanta). L’ art. 92 affida al capo dello Stato la “nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri”, scegliendo la persona considerata più adatta a interpretare l’indirizzo politico della maggioranza uscita dalle urne. Naturalmente, la decisione del Presidente del Consiglio non può essere arbitraria, visto che il governo deve poi avere la fiducia Camere. La scelta dei ministri spetta al presidente del Consiglio incaricato.Ma, di fatto, è stata spesso esercitata dai presidenti una moral suasion ( ultimo caso Savona). Può dire no a leggi e decreti In base all’art. 87, il capo dello Stato “autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti”. L’altra faccia di questo potere è però nell’articolo 74 che prevede: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, PUÒ CON MESSAGGIO MOTIVATO ALLE CAMERE CHIEDERE UNA NUOVA DELIBERAZIONE”.Gode cioè di una sorta di veto sospensivo. Se non ritiene un provvedimento opportuno, può sospenderlo e rimandarlo in Parlamento. Se però “le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”. È un potere importante a garanzia del Paese. Scalfaro respinse 6 leggi, Ciampi 8 (tra cui la Gasparri, la riforma dell’ordinamento giudiziario, la legge sull’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, tutte modificate e riapprovate).Di Napolitano ricordo soprattutto il no, nel marzo 2010, a un ddl sul lavoro (il capo dello Stato (pensate un po’ non ritenne sufficienti le garanzie in materia di licenziamento, poi firmò il Jobs act!).Quanto poi al suo potere di emanare decreti, due no secchi sono passati alla storia : quello al decreto legge su Eluana (2009) e quello al decreto legislativo sul federalismo (2011). Molte volte comunque, soprattutto negli anni dei governi Berlusconi, sono stati lanciati appelli ai presidenti perché rinviassero alle Camere alcune leggi. Partendo da una tesi:LA COSTITUZIONE NON DICE CHE IL RINVIO ALLE CAMERE PUÒ AVVENIRE SOLO IN CASO DI MANIFESTA INCOSTITUZIONALITÀ. L’articolo 87 prevede poi la possibilità, da parte del presidente, di inviare messaggi alle Camere. Al di là di questo passaggio ufficiale, negli ultimi anni si è rafforzato nella prassi il potere di impulso ed esternazione da parte dei capi dello Stato.Nel caso di Napolitano, questo è avvenuto soprattutto per chiedere, alle forze politiche, la riforma della legge elettorale. IL PRESIDENTE PUÒ E DEVE PARLARE, CHIEDERE, AMMONIRE. È evidente che la crisi e l’indebolimento dei partiti richiede una azione energica ed equilibrata del capo dello Stato. Per il resto, in base all’art. 87, il presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale; indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; ratifica i trattati internazionali; ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (ricordo che l’unica guerra legittima, nel nostro ordinamento, art. 11, è quella difensiva). E tanti altri compiti e poteri, soprattutto in materia giudiziaria, che non mi preme ora analizzare. Ecco la mia impressione è che in questi tempi disumani e neri, dove è forte lo strapotere dell’esecutivo la democrazia costituzionale è messa in pericolo costante da una opposizione troppo numericamente debole. In questo caso il Presidente della Repubblica deve vigilare ed intervenire con tutti i mezzi, e non sono pochi, che ha. Ad esempio nessuno può impedirgli di richiamare il ministro dell’interno per dire che legalità è anche assicurare a tutti i residenti un tetto e la sopravvivenza senza le quali si aumenta la tendenza a delinquere e non si può rimediare con la legittima difesa. Inoltre (dico io) si va all’inferno per crudeltà reiterata, anche con Madonnine e rosari.E con tanti bacini.