AUTOVELOX E CASSAZIONE: UNA STORIA INFINITA
La sicurezza stradale, la cassa degli enti locali,la giurisprudenza, negli ultimi anni hanno rappresentato un trittico inscindibile. Non vi puo’ essere l’una senza subito incontrare i moniti o gli strali dell’altra. Nelle maglie delle norme rivisitate e corrette del Codice della Strada, in pieno stile italico,si rinvengono spesso cavilli che, divenuti ricorsi, conducono agli annullamenti o alle conferme delle multe elevate lasciando ora a bocca asciutta le casse degli enti ora divenendo strumenti di loro rimpinguamento. In barba alla certezza del diritto. L’ultimo scorcio del 2018 ha visto impegnati a piu’ riprese gli Ermellini con decisioni ora riguardanti la taratura degli apparecchi, ora il preavviso del loro posizionamento, ora la distanza tra la segnalazione della esistenza del rilevatore e il punto della sua effettiva collocazione. Spesso il Diritto formale fatto di norme ed enunciati non ha coinciso con i dati concreti fatti di artate rilevazioni di infrazioni tese ad incrementare le entrate degli enti, come documentato da proteste dei consumatori ed inchieste giornalistiche. Il tutto gravato dalla amara consapevolezza che su cento multe elevate, 30 sono legittimamente irrogate, delle restanti settanta illegittamente elevate solo un dieci per cento sara’ giudizialmente annullato perche’i cittadini hanno fatto ricorso, il resto, nella rinuncia del contribuente a difendersi, e’ denaro potenziale nelle casse degli enti. Questi ultimi omettomo spesso di rispettare il dato normativo soprattutto con riguardo alla segnalazione della apposizione degli autovelox o con riguardo alla adeguata visibilita’ della segnalazione medesima. La generalizzata sfiducia nei tempi della giustizia fa si che i contribuenti rinunzino ad impugnare un verbale e assolvano all’onere di pagamento spesso palesemente ingiusto. E’di questi ultimi giorni, l’ordinanza n. 23716/2018 che ha riguardato un lungo contenzioso intercorso fra un cittadino ed il Comune di Macchia d’Isernia. La vicenda ineriva la collocazione di un autovelox su una strada con due carreggiata e con sensi di marcia opposti. L’autovelox posizionato su una carreggiata, rilevo’una infrazione sanzionabile ai sensi dell’art.142 codice della strada, commessa sulla carreggiata opposta. I controlli di velocita’ da “remoto”(quali quelli che non richiedono la presenza di agenti sul posto, come l’autovelox) sono regolati dall’art. 4 del D. L. 121/2002 e dall’art. 2 DM ministero infrastrutture del 15/8/2007. In base alla normativa citata e’il Prefetto a stabilire i punti ove l’autovelox deve essere posizionato. Per giurisprudenza consolidata e costante della stessa Corte di Cassazione, se l’autorizzazione al posizionamento e’generica senza alcuna specificazione del lato della strada, le multe saranno valide indipendentemente da quale lato e’stata rilevata l’infrazione. Ove il Prefetto, e questa e’ la previsione di cui alla ordinanza 23726/2018, abbia, invece, specificato una precisa collocazione spazio/temporale ed una data direzione di marcia ai fini della rilevazione, sono illegittime le multe elevate inerenti altra carreggiata ed altro senso di marcia.L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di segnalare la presenza di autovelox, ma il suo posizionamento, la sua ubicazione discendono da un provvedimento prefettizio che puo’essere generico o puntuale, ma, in questo ultimo caso, non vi puo’essere per la Cassazione una estensione generalizzata alla strada tout court. Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte ha ritenuto il verbale contenente la multa, affetto da nullita’ “derivata” in quanto orfano a monte di un preciso provvedimento autorizzativo, esistente, invece, per il lato opposto della carreggiata. Conseguentemente, sicurezza stradale e cassa del comune a bocca asciutta. Portando il principio alle estreme conseguenze ci si potrebbe, provocatoriamente, porre una domanda:_ se una pattuglia dei carabinieri con ordine a posizionarsi in un lato della carreggiata per effettuare controlli, vede commettere un reato dall’altro lato della strada per il quale non ha ricevuto ordine di posizionamento, e’ legittimata ad astenersi dall’intervenire?_
