PRESCRIZIONE. DI COSA SI STA PARLANDO?
Recentemente si è parlato molto di prescrizione e della modifica dei termini per la prescrizione dei reati da parte del governo in carica. La gran parte dell’opinione pubblica ha evitato di prendere parte in questo dibattito tutto politico, a causa anche della complessità dell’argomento in tutte le sue sfaccettature, e, pur essendo noi italiani un popolo di filosofi da bar e di verità tratte dal sacro Facebook, vale la pena approfondire l’argomento, anche per cercare di evidenziare differenze e similitudini con il resto dell’Europa. Nel diritto penale, perchè bisogna ricordare che esiste anche la prescrizione in ambito diritto civile, la prescrizione comporta l’estinzione del reato trascorso un periodo di tempo prestabilito, corrispondente al massimo della pena prevista per legge ma non inferiore ai sei anni in caso di delitto, poiché ad un certo punto si considera esaurito l’interesse da parte dello Stato a punire il fatto commesso. Ma perchè si è pensato alla prescrizione dei reati? La giurisprudenza in merito è molto chiara, così come lo sono le considerazioni degli addetti ai lavori, prevalentemente i magistrati, e cioè si è motivata la necessità di ricorrere a questo istituto giuridico per garantire tempi ragionevoli per un processo, e per l’imputato. Ed effettivamente l’intento sarebbe ottimo, anche se, a giudicare dai tempi biblici della giustizia italiana non deve essere stato avvertito come pungolo, semmai come fine a cui arrivare. Inoltre, come è evidente e risaputo, una indagine svolta molto tempo dopo un qualsiasi fatto criminoso, rischia di doversi svolgere in acque talmente torbide da non portare a nulla. La modifica che vorrebbe attuare il nuovo Ministro di Grazia e Giustizia riguarda proprio la sospensione della prescrizione, una volta che sia stata emessa la sentenza di primo grado. In pratica, secondo il principio sostenuto dal ministro, i processi una volta avviati non potranno più essere cancellati, perchè gli avvocati non avranno più la possibilità di dilatare i tempi per arrivare al dibattimento, ottendendo appunto la prescrizione. Che ricordiamo, non assolve l’imputato, ma certamente lo lascia sgravato da condanne. Gli oppositori della modifica invece sostengono che così, a causa anche della lentezza della giustizia, gli imputati vengono condannati ad un limbo giudiziario senza possibilità di scrivere la parola fine. Se si considera che in Italia un processo su dieci non arriva a termine, a causa dei motivi sopra descritti, appare ovvia la necessità di ripensare, in un modo o nell’altro, a riforme del sistema, per non dover continuare a depenalizzare reati oppure ad invocare leggi svuotacarceri. La prescrizione esiste anche altrove, ovviamente, ed una analisi, condotta dalla Camera dei Deputati nel 2015 ha evidenziato bene i meccanismi extranazionali. In Europa solamente l’Inghilterra non prevede la prescrizione, limitandosi ad una estinzione non del reato ma dell’azione penale, anche se poi a seconda dei reati spetta ad un giudice stabilire se applicare o meno il procedimento stesso. In Spagna invece la prescrizione non è applicabile in caso di delitti contro l’umanità ed in caso di terrorismo e genocidio, mentre per il resto dei reati viene calcolato un periodo di tempo per l’applicazione della prescrizione corrispondente alla pena massima più un ulteriore periodo temporale in aggiunta. Anche in Francia i delitti contro l’umanità non possono essere prescritti, oltre a reati come la diserzione, mentre per gli altri esistono tabellari appositi, come nel caso degli abusi sessuali prescritti dopo 20 anni. La Germania prevede due tipi di prescrizione, quella per la perseguibilità del reato e quella per l’esecuzione dell’azione penale, con due diversi tabellari appositi. I termini variano, in caso di prescrizione per il perseguimento del reato, dai 30 anni per i reati che prevedono l’ergastolo ai 3 anni per i reati minori, con ulteriori tipologie tra i due estremi temporali. La Grecia attualmente ha una legislazione in merito alla prescrizione sostanzialmente simile a quella italiana, dove sono previsti la prescrizione del reato e l’estinzione della pena, quindi due istituti diversi, seppur afferenti allo stesso principio. La materia è troppo ampia per una descrizione in dettaglio delle singolarità, ma è bene comunque tener presente che nella cosiddetta società civile è necessario prevedere differenziazioni tra i vari reati, e, sempre citando le differenze tra Italia e resto d’Europa, in Germania, in caso di reati commessi da politici nell’esercizio delle loro funzioni, la prescrizione è difficilmente applicabile, perchè l’esempio deve partire dall’alto. Forse anche in Italia bisognerebbe partire da li.
