LA CASSAZIONE AL RIESAME: “NESSUN INDIZIO CONTRO LUCANO”

LA CASSAZIONE AL RIESAME: “NESSUN INDIZIO CONTRO LUCANO”

Nessun indizio contro Domenico Lucano. Nessun accanimento può esser giustificato.A scriverlo la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perché, alla fine dello scorso febbraio, decise di accogliere parzialmente il ricorso della difesa di Lucano e di disporre un nuovo Riesame, limitatamente al reato di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», sulla misura cautelare del divieto di dimora a Riace alla quale il sindaco (ora sospeso) è sottoposto dall’ottobre 2018.Non appaiono sufficienti, e in ogni caso, «non emergono con la necessaria chiarezza e coerenza argomentativa» indizi contro l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in relazione all’accusa di aver «turbato» le procedure di gara per l’assegnazione, nel suo Comune, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che veniva effettuato con la «modalità dell’asinello porta a porta»Riassumendo, secondo i giudici della Cassazione , «non emergono con la necessaria chiarezza di analisi gli atti o i comportamenti che l’indagato avrebbe materialmente posto in essere per realizzare in concreto una serie di condotte che, allo stato, paiono solo assertivamente ipotizzate e le cui note modali, peraltro, non vengono sotto alcun profilo tratteggiate, rimanendo addirittura contraddette dalla connotazione di collegialità propria di tutti gli atti di affidamento e dalla dedotta circostanza di fatto relativa alla pacifica presenza in ciascuna delle pertinenti delibere amministrative adottate nel corso della procedura seguita dai competenti organi municipali dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato».Per la Cassazione, non sono provate le «opacità» che avrebbero caratterizzato l’azione di Lucano perché è la legge che consente «l’affidamento diretto di appalti» in favore delle cooperative sociali «finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate» a condizione che gli importi del servizio siano «inferiori alla soglia comunitaria». Potrebbero esserci elementi di «gravità indiziaria» del fatto che Lucano si sia dato da fare per favorire la permanenza in Italia della sua compagna Lemlem (a cui era stato annullato l’obbligo di firma). Ma, a questo riguardo, i giudici, invitano a considerare «la relazione affettiva» ed anche lo stato di incensurato di Lucano. Sul punto, dunque, il Riesame, conclude la Cassazione, dovrà «eliminare i rilevati vizi e colmare le lacune della motivazione».