BOLLETTA PAZZA A UN PENSIONATO DI RIMINI. 40MILA EURO DI GAS

Quaranta mila euro! Questo l’importo di una fattura del gas recapitata a Rimini a un pensionato. Un “calore” costato caro all’uomo e alla sua famiglia che si e’ visto un resoconto di pagamenti a conguaglio riguardanti un arco temporale di ben diciotto anni. Sembrerebbe che l’uomo avesse sempre errato nell’inviare i dati dell’autolettura e che non avesse mai voluto consentire ai tecnici della società’ erogatrice del servizio di accedere ai locali interni dell’abitazione ove era collocato il contatore per fare la verifica, che non avesse mai risposto a lettere, a solleciti nel corso dei lunghi 18 anni. Il pensionato, incredulo, lancia sul giornale locale “ Corriere di Romagna” un appello sul quale si dichiara esterrefatto per l’importo e ignaro delle ragioni che avrebbero condotto a una lievitazione del genere. La fattura scade oggi tre maggio.La società si difende asserendo di avere adempiuto a ogni prescrizione esistente in materia e che la responsabilità sarebbe del pensionato che non si sarebbe mai attivato, neppure dinanzi a comunicazioni e solleciti vari che gli sarebbero stati recapitati. Fin qui la notizia. Eclatante nei toni, angosciante nei tempi, stante la scadenza di adempimento indicata in fattura. La ricostruzione effettiva della” storia” probabilmente la conoscerà un’aula di tribunale e la leggeremo fra qualche anno in una sentenza.Nel tempo abbiamo spesso sentito parlare di ” cartelle pazze”, anomali ” precetti” di pagamento inoltrati a ignari contribuenti che, per vedere riconosciuta la validità dei loro assunti, e dimostrare l’anomalia e l’esosità, hanno dovuto sobbarcarsi oneri non indifferenti in termini giudiziari. La giurisprudenza nella stragrande maggioranza dei casi scrisse sulla vicenda la parola ” Giustizia”.Si susseguirono provvedimenti giurisdizionali tendenti a bilanciare, spesso salomonicamente, nel silenzio delle norme, opposti interessi: quello del contribuente/ utente e quello del distributore, venditore, erogatore e delle leggi di mercato. Contemperare le opposte richieste è arduo compito del tribunale. E, soprattutto, con erogazioni come acqua, luce, gas, si è spesso dovuto fare i conti con la natura di “essenzialità” del servizio avente come paradigma la tutela Costituzionale della Salute, della Vita e della dignità umana che non dovrebbero mai soccombere al cospetto delle ragioni economiche. Così la giurisprudenza è stata più lungimirante delle norme medesime, sopperendo con le interpretazioni secondo Costituzione, ai vuoti normativi più o meno dolosamente preordinati a favorire nella giungla dei servizi, sempre il più forte. Ne scaturirono sentenze destinate a riscrivere la storia del diritto, in cui non era possibile la sospensione o la cessazione dell’erogazione dell’acqua a utente moroso in quanto essa riconosciuta ” bene di prima necessità ” Seguirono sentenze discordanti in tema di sospensione per morosità dell’erogazione dell’energia elettrica. Addirittura si è giunti, di recente alla sentenza della Cassazione 39884 del 2017 con cui la Suprema Corte ha stabilito che “l’elettricità non è un bene di prima necessità”, “confermando la condanna per furto di energia elettrica nei confronti di una donna che si è allacciata abusivamente alla rete perché non riusciva a pagare la bolletta”( cfr. Lentepubblica. it) Una inversione di tendenza giurisprudenziale contrastante con altre pronunce e con una teoria finora sostenuta e cioè che l’elettricità sia un bene indispensabile. Se non fosse più così verrebbe da chiedersi perché in bolletta la sua fornitura venga considerata ancora un “servizio di pubblica utilità”. Secondo gli orientamenti della Cassazione, infatti, senza energia elettrica si può vivere, senza acqua no. Proprio per questo viene ritenuto da molti tribunali illegittimo il distacco di fornitura idrica e laddove viene previsto, soprattutto in situazioni condominiali, dinanzi a utenti morosi, ciò non avviene automaticamente occorrendo una previa autorizzazione del giudice magari adito con richiesta d’urgenza. Ove, però, venga dimostrato lo stato di indigenza del moroso, la legge prevede il diritto a vedersi erogare 50 litri di acqua gratis al giorno. Le associazioni dei consumatori sono molto vigili a riguardo.Il TIMG , testo integrato morosità gas, allegato A della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, redatto nel 2011 e soggetto a successive modifiche e integrazioni, regola le varie fasi della morosità e della sospensione dell’erogazione. Un vademecum da osservare. Dalla segnalazione della criticità all’utente moroso, all’invio di raccomandata con la costituzione in mora del cliente.Non può darsi corso, infatti, al distacco se il cliente è definito ” non disalimentabile”, nei giorni prefestivi o festivi, se non è stata inviata comunicazione, se pende reclamo del cliente, ecc. Con la legge di bilancio 2018 sono state introdotte disposizioni a tutela dei consumatori inerenti proprio fatturazioni a conguaglio, stabilendo, altresì, una riduzione del termine di prescrizione, da cinque a due anni, per richiedere l’ adempimento da parte delle società creditrici. Vi sono inserite norme che riguardano anche il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica delle contestazioni sollevate con il reclamo. La situazione, pertanto, è soggetta ad una attenzione costante. Nel caso dell’utente riminese, la vicenda si snoda tra presunte comunicazioni, eventuale prescrizione da fare valere ( 18 anni di attese ” bonarie” da parte della società creditrice sembrano davvero tanti), impedimenti legittimi o meno all’accesso di verifica contatore, e un importo talmente esoso dal fare gridare “fattura pazza” ove non se ne riscontrassero gli elementi giustificativi. Nel caso di conguagli di elevato importo, le imprese devono adottare misure per attenuare l’impatto della bolletta, soprattutto evitare che si arrivi a somme esorbitanti la normale tollerabilità. Gli strumenti giuridici ci sono per fare valere diritti, per indurre al riesame , per riportare le situazioni ad equità o a temperare gli effetti del dovuto pagamento attraverso procedure di sovraindebitamento o rateizzazione ove questo pagamento venga riscontrato essere legittimo.Solo l’iter risolutivo dei conflitti in materia quali “adizione Autorità Garante”, “reclamo”, e poi, eventuale “ricorso giurisdizionale”, tuttavia, potrà aiutare il pensionato. E una sentenza potrà stabilire una verità processuale. Quella attuale, senza conoscere i dati documentali della vicenda, inquieta e spaventa. Chissà se il pensionato, conoscerà oltre al “calore” del prezzo del gas in fattura,il “calore” in termini di partecipazione da parte di qualche associazione di consumatori!