FAKE: NESSUN NUOVO MODULO E NESSUN AFFIDAMENTO AI NONNI CONSENTITO

FAKE: NESSUN NUOVO MODULO E NESSUN AFFIDAMENTO AI NONNI CONSENTITO

Anche se sono comparsi molti nuovi moduli di autocertificazione su quasi tutti i giornali e le agenzie di stampa, alle 14 di oggi, domenica 3 maggio, nella circolare inviata dal Viminale ai Prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio, non risulta nessun riferimento a moduli di autocertificazione per gli spostamenti. Il testo si limita a segnalare che le circostanze giustificative su di essi in caso di controlli che “possono essere forniti nelle forme e con le modalità consentite“, tra le quali rientrerebbe anche la precedente modulistica utilizzata in queste settimane di lockdown. L’orientamento del Viminale sembrerebbe quindi essere di non realizzare un nuovo modulo ma di consentire l’utilizzo del vecchio, anche se non è scritto che le correzioni saranno ritenute valide. In ogni caso per autocertificare qualcosa non è mai stato indispensabile essere in possesso di un modulo autorizzato, infatti a norma di leggi e decreti in vigore è sempre possibile rilasciare la dichiarazione di persona all’autorità che effettua la verifica, poiché già la semplice comunicazione orale fornita a un  pubblico ufficiale riveste carattere di piena ufficialità ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 che sancisce la sola equivalenza dell’autocertificazione scritta alla dichiarazione resa di persona, quindi nel dubbio meglio non avere con sé nulla e spiegare la situazione ai controlli. Comunque, chi lo volesse a tutti i costi potrà sempre scaricare l’unico modulo ufficiale raggiungendolo attraverso il link presente nella home page delsito del ministero dell’Internoa destra sotto l’intestazione. Detto questo, anche se è ormai palese che negli ultimi tempi sia davvero complicato rincorrere leggi e decreti che cambiano continuamente è ancor più incredibile che gli organi più accreditati di stampa riescano a far circolare in massa modelli di autocertificazione inesistenti spacciandoli per ufficiali, in qualche caso addirittura con il logo del Ministero dell’interno che non compare nemmeno in quello da questi distribuito, ciò nonostante pare avvenga ormai quasi regolarmente, probabilmente per la foga di voler dare per primi una certa notizia che impedisce anche a molti giornalisti navigati di controllare sistematicamente le fonti, anche se un modulo scansionalo alla meglio e con caratteri improbabili dovrebbe far venire qualche sospetto a chiunque. Ora però viene il difficile: cosa cambia veramente nei contatti interpersonali tra congiunti? Per farlo si devono confrontare due testi: l’articolo 1 punto a) del DPCM 10 aprile 2020 con lo stesso articolo del DPCM 26 aprile 2020 dove le differenze sono tre, vediamole. La prima, attesissima, riguarda chi sono i congiunti e come avviene l’incontro, infatti, fermo restando che restano “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, viene considerata tra le necessità quella di recarsi presso i propri congiunti con la frase “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”. Ma chi sono questi congiunti? In aiuto ci viene l’articolo 307 del Codice Penale che li descrive così “Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole” Quindi genitori, nonni, figli, nipoti, coniuge anche se dello stesso sesso, fratelli, sorelle, i parenti del coniuge, zii, nipoti e conviventi di fatto secondo la giurisprudenza. Ora il punto dolente, essendole scuole chiuse e dovendo andare al lavoro posso affidare mio figlio ai nonni? La risposta sia per decreto che per buon senso è sempre NO, infatti se per decreto è consentito l’incontro tr i congiunti, non è consentita la permanenza che deve avvenire comunque “rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”, mentre il buon senso dice che se è vero che i giovani, soprattutto i giovanissimi, non sviluppano il virus, e se lo fanno solo in forma lieve, essi sono di fatto il miglior veicolo per il contagio trasformando l’affidamento dei nipoti ai nonni, che sono la categoria più a rischio, in una sorta di tentato omicidio nei loro confronti, che di questi tempi non è escluso possa realmente perfezionarsi uccidendoli a causa della pandemia. Al di là della legge, quindi, se vogliamo bene ai nostri anziani dovremmo comunque evitare almeno questo contatto e raggiungerli solo per aiutarli a sopravvivere nella difficile quarantena. La seconda e terza differenza riguardano invece i luoghi degli spostamenti che da domani non saranno più limitati al solo comune dove ci si trova, ma allargati all’intera regione e se resta escluso recarsi nella propria seconda casa (a meno di non provarne lo stato di necessità) è garantito almeno il rientro presso la propria residenza, prima anch’esso vietato. Ricapitolando, nessuno nuovo modulo, nessun affidamento di minori a parenti e spostamenti appena più permissivi, attenzione quindi, le fake news sono sempre in agguato e l’attenzione deve sempre essere alta. Il testo dei due articoli a confronto: