DECRETO SICUREZZA BIS : FRA DUBBI E RAGIONI ELETTORALI

DECRETO SICUREZZA BIS : FRA DUBBI E RAGIONI ELETTORALI

Qualche settimana fa, proprio a ridosso delle elezioni europee, era spuntato fuori dal cilindro ” dei progetti” della Lega il cosiddetto ” Decreto Sicurezza bis”. La bozza che il capo del Viminale vorrebbe, stante le ultime notizie, portare con urgenza in Consiglio dei Ministri addirittura domani per un celere vaglio e una altrettanto celere approvazione, appena in circolazione, ha fatto scatenare tutta una serie di critiche, di valutazioni non positive del testo e, ancora una volta, un braccio di ferro, non più silente, fra i due compagni affratellati da un contratto di governo. Dodici articoli. Una bozza in cui, stante il testo in circolazione, emergerebbe un ulteriore giro di vite in materia di immigrazione, in materia di soccorso in mare, in materia di poteri al Dicastero dell’Interno, in materia di dotazioni alle forze dell’ordine. ” Bis” etimologicamente deriva dal latino, è un avverbio, e significa “due volte”. ” Esclamazione con cui in spettacoli, concerti si chiede la ripetizione di un numero, di un’esecuzione, o anche una nuova esibizione dell’artista: bis!; bene, bravo, bis!… Per estensione fare il bis di qualche cosa, nell’uso familiare, ripeterla, farla o volerla per la seconda volta”( dizionario Treccani) Quindi a leggere il titolo ” Decreto Sicurezza bis” nell’immaginario collettivo dovrebbe scattare la percezione che il primo, l’ormai celeberrimo Decreto Salvini, sia piaciuto talmente tanto da motivare addirittura la nascita di un secondo. Del primo si è detto tanto, l’esame dettagliato di alcune norme da parte di analisti ed esperti, ha fatto scrivere nel definirlo” una ruspa sui diritti umani”(cfr. Alganews) Forse la portata di tanti articoli per i quali le voci di allarme erano apparse come i piagnucolii di Cassandre disfattiste, si valuterà nei giorni e mesi a venire e si percepirà fino in fondo il loro olezzo di incostituzionalità. Ciò che si comprendeva, e non occorreva essere statisti per appurarlo, era che il provvedimento normativo nasceva dalla necessità di dare risposte alla base elettorale infervorata da massicce dosi di propaganda Pro Sicurezza tout court. Raggiunto lo scopo, perfezionato con le norme sulla legittima difesa, occorrevano ancora dei ” correttivi” scaturiti dall’ analisi della realtà e, soprattutto, ritengono i malpensanti, emersi dalla continua ” sondaggizzazione “( se vale per petaloso, ci può stare anche questo neologismo) cui è sottoposto il popolo del web. Veniva così impacchettato un nuovo provvedimento da propinare con la formula collaudata, tanto vituperata quanto ormai, generalmente utilizzata, della decretazione d’ urgenza. I primi articoli ineriscono esclusivamente la materia ” immigrazione” e, in particolar modo, il soccorso in mare.Vengono previste sanzioni molto onerose , dai 3.500,00 ai 5.500,00 euro ” per ogni straniero soccorso e trasportato in Italia da navi di soccorso, contrariamente agli ordini delle autorità italiane e addirittura viene prevista la revoca o la sospensione della licenza per navi che battono bandiera italiana”( cfr. Internazionale . it). La norma ha già dato il via ad aspre critiche perché la stretta sanzionatoria, preliminare a provvedimenti e accertamenti dell’autorità giudiziaria, sembrerebbe volere minare ogni attività di soccorso divenendo esso foriero di eccessivi esborsi economici se non addirittura causa di inibizione alla navigazione per le ong. La disposizione della sanzione amministrativa aggirerebbe, di fatto, secondo autorevoli voci, le difficoltà a dimostrare in sede penale l’esistenza del reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina disponendo un nuovo metodo coercitivo e di forte pressione:il peso economico. Non sfugge il chiaro intento deflattivo e di pressione psiclogica sugli armatori. Sarebbe stato previsto, inoltre,l’affidamento alle procure distrettuali antimafia della materia delle ipotesi non aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nonché l’estensione dell’uso delle intercettazioni per questo tipo di reati. È stato fatto notare che le norme in materia vanno contestualizzate e rapportate ai trattati e regolamenti internazionali che l’Italia ha ratificato. È stato evidenziato che ogni norma non deve essere in contrasto con il codice della navigazione i cui precetti non sono stati né implicitamente né esplicitamente abrogati. L’articolo 1113 del Codice della navigazione recita:” è prevista la reclusione da un anno a tre anni per chiunque omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo”. L’articolo 1158 del medesimo codice, prevede pene di reclusione fino a 8 anni ove un richiedente aiuto in mare dovesse morire proprio perché non gli è stato fornito soccorso ”.La Convenzione di Amburgo, Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, SAR in un suo punto recita: “Tutti i soggetti, pubblici o privati informati di avaria o difficoltà per imbarcazioni o persone in mare, devono intervenire quando ci siano vite in pericolo”. Ombrello sopra tutte queste norme è la Costituzione Italiana che nel suo articolo 2 dei principi fondamentali salvaguarda la ” vita umana” sempre, comunque, a prescindere. Paradigma del tutto è, infine, poi la normativa europea.La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu)non disciplina il comportamento in mare ma tutela i diritti umani. Ed è di questi giorni la sentenza che ha statuito il ” No al rimpatrio nemmeno per questioni di sicurezza se nel Paese di origine il richiedente asilo o il perseguitato, rischia la tortura o la vita” , indipendentemente dalla gravità del reato commesso nel paese ospitante. E se non bastasse, occorre menzionare la lettera dell’Alto commissariato per i Diritti umani ONU, Beatriz Balbin, capo delle procedure speciali, inviata il 15 maggio scorso all’ambasciatore presso l’Onu a Ginevra, Gian Lorenzo Cornado. Uno stralcio della lettera, riportato dal Fatto Quotidiano reciterebbe:” si chiede al governo di assumere misure ad interim per fermare le violazioni ed evitare che si ripetano… Gli eventuali responsabili dovranno renderne conto qualora apposite inchieste accertino azioni contrarie alle norme internazionali” Avrebbe fatto seguito una nota stampa del Viminale : “L’Onu si preoccupi della crisi in Venezuela e non faccia campagna elettorale in Italia”.(cfr. Il Fatto Quotidiano) Verrebbe spontaneo replicare che ” la campagna elettorale” sembrerebbe essere un pallino fisso del Capo degli Interni, i cui pensieri, opere ed azioni appaiono avere un unico sprone ed obiettivo. Nel decreto sicurezza bis sarebbe, altresì, prevista l’avocazione da parte del Ministro dell’Interno delle competenze, oggi in capo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di proibizione del transito,della sosta o di limitazione al transito stesso, degli scafi in acque territoriali italiane. Ampi poteri, quindi, di controllo, di ordine e di comando al Ministro dell’Interno, che finirebbe per divenire così un Super Ministro con voce unica su una materia, l’immigrazione, oggi nevralgica per le sorti politiche del Governo. Nella bozza sarebbe previsto lo stanziamento di tre milioni di euro per il finanziamento di poliziotti di origine straniera per indagini sotto copertura.( cfr. Internazionale . it) Una revisione prevista anche in materia di ordine pubblico e sicurezza, inasprendo le sanzioni in materia di reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche. Questo articolo si correla strettamente a quello già previsto e contenuto nel primigenio Decreto Sicurezza dove la norma del divieto di blocco stradale aveva ed ha non pochi inquietanti risvolti lesivi, secondo interpreti ed esperti , della libertà di manifestazione e di protesta. Il decreto Salvini​ convertito successivamente in Legge Sicurezza, prevede, infatti, la reintroduzione del reato di blocco stradale compresi anche l’ostruzione e l’ingombro dei binari ferroviari fino a prima del decreto sanzionato come mero illecito amministrativo, e, invece, punito adesso con pene da uno a sei anni; introdotta anche una stretta per il reato di invasione di terreni o edifici che viene punito con la reclusione fino a due anni e se a tenere la condotta sanzionata sono più di cinque persone, gli anni di reclusione sono raddoppiati. Inasprimento delle pene, quindi, per chi occupa suolo pubblico per protestare. Univocamente i cori critici avevano palesato l’ipotesi che quelle del reato di blocco stradale fossero norme scritte contro l’esercizio del diritto di manifestare. Apparirebbe chiaro ai detrattori che con le norme odierne l’azione di governo sarebbe tutta protesa a gestire il dissenso. Sembrerebbe volersi colpire la rete della solidarietà e menomare la facoltà di protestare, trasformando in pene e in reati ciò che prima veniva classificato come comportamento illegittimo sanzionabile amministrativamente, fermo restando i casi di reità secondo il codice penale . Il decreto bis interviene anche sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inasprisce le sanzioni per i reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi durante eventi che si tengono in luogo pubblico o accessibile al pubblico, come ad esempio una manifestazione. Sempre nell’ottica del controllo, le strutture ricettive devono comunicare per legge le generalità dei loro ospiti alle forze dell’ordine entro le 24 ore dal loro arrivo. Previste pene detentive per coloro che si oppongono agli ufficiali in servizio usando “scudi o altri oggetti di protezione passiva” e “ materiali imbrattanti”. Nella bozza sarebbe prevista l’introduzione dell’ art. 5 bis che modificherebbe la legge n.152 / 1975( c.d. legge Reale). L’art. introdurrebbe una nuova ipotesi di reato che qualcuno avrebbe definito di “resistenza passiva” Sorge spontanea una domanda: diviene reato, quindi, anche la resistenza passiva? Detenere a mo’ di scudo protettivo una borsa, costituirebbe comportamento sanzionabile ove portata questa ipotesi ad una estrema interpretazione? Analogamente sono prescritte pene restrittive per coloro che utilizzano “fuochi artificiali, petardi razzi o usano , bastoni mazze o altri oggetti contundenti. Verrebbe eliminata la ” causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, con tutte le ovvie conseguenze, di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. Altra modifica inerirebbel’art.18 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza( TULPS).Il predetto articolo contiene le sanzioni per chi organizza manifestazioni non autorizzate. Anche in questo caso a carico dei promotori delle manifestazioni non autorizzate, non ci sarebbe più la previsione di un reato di natura contravvenzionale ma il loro comportamento sarebbe annoverato fra i delitti con previsione di pena detentiva oltre all’ammenda qualora nel corso della manifestazione non autorizzata si verifichino danneggiamenti, episodi di devastazione e saccheggio. Per le manifestazioni autorizzate, invece, ovenon vengano rispettate le prescrizioni date dal Questore per lo svolgimento delle stesse, il reato da contravvenzionale con sanzione amministrativa, si trasforma in delitto con la previsione della reclusione e dell’ ammenda . Il Decreto Sicurezza bis,quindi, almeno nella bozza divulgata, prevede la trasformazione di alcuni reati da meramente contravvenzionali in veri e propri delitti con pene restrittive della libertà personale. Sottile e fortemente repressivo l’intento ove si mantenesse questa impostazione perché la differenza avrebbe riverberi importanti in termini soprattutto di prescrizione e di ” prevenzione” a scapito della libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso, garantite da norme di rango costituzionale( art. 17 e 21 della Costituzione). La propaganda incalza, le elezioni europee incombono, la “Bestia” , il software della Lega termometro degli umori italici, avrà convinto il ministro a pigiare sull’acceleratore per l’approvazione del decreto bis . Forse il consenso in questo momento langue e necessita un’ ulteriore sferzata su un argomento collaudato” la sicurezza” di sicura presa elettorale. Il dubbio amletico rimane circa la discussione domani all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. E rimane il dubbio amletico anche circa l’approvazione del testo de plano, con acquiescenza da parte degli alleati di governo, che, almeno dalle dichiarazioni fatte in questi giorni, pare abbiano disseppellito l’ascia di guerra “fosse anche e solo per fini elettorali”