RISARCIMENTO DANNI PER I RESPINGIMENTI ILLEGITTIMI. TRIBUNALE DI ROMA APPLICA LA COSTITUZIONE
Parte tutto da lì. Da dove? Dalla propaganda, dal becero opportunismo, dalla gretta ragione di stato? Sicuramente un lato della medaglia ci farebbe rispondere:sì.Ma è l’altra faccia della medaglia a interessare: la Costituzione. Dopo tanto oblío, dopo che per anni solo la parte relativa agli aspetti e assetti economici della Suprema Carta pare interessare, ecco che spuntano i diritti civili, umani e quelli che splendidamente i Padri Costituenti chiamarono : Principi Fondamentali. Capita poi che qualche giudice coraggioso si ricordi che il Paradigma del nostro Diritto è proprio la Costituzione e che, conseguentemente, ogni norma ordinaria vi si debba adeguare. E nasce la Giustizia. Capita di rado ormai nel nostro paese ma quando accade diviene un miracolo, una eccezione, atta, ahinoi, però, a confermare la regola. Due giorni fa il Tribunale di Roma ha emesso una storica sentenza.Antefatto: anno 2009, un barcone con a bordo 89 migranti era salpato dalla Libia. Nelle acque internazionali il suo motore era in avaria e il suo SOS era stato intercettato da una nave militare italiana. Fatto: In piena lotta senza quartiere alla immigrazione clandestina, il ministro dell’interno dell’ epoca Maroni aveva disposto i rimpatri. E in quel caso i migranti, molti fra essi eritrei che fuggivano da una guerra fratricida, vennero tutti riportati in Libia. “Svolta storica contro i clandestini, è un nuovo modello di contrasto in mare per chi cerca di arrivare illegalmente”. Queste le parole dell’epoca pronunciate dal ministro e riportate da tutte le testate a confermare una volontà di lotta (senza distinguo diremmo oggi) contro l’ immigrazione clandestina. Misfatto: Quegli stranieri eritrei, pur avendone diritto secondo la nostra Costituzione,non poterono, pertanto, essere messi nelle condizioni di chiedere asilo in Italia non essendo di fatto mai approdati. Post fatto:Nel 2016 per loro conto Asgi e Amnesty international Italia hanno presentato ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere il risarcimento del danno, in quanto nel frattempo per casi analoghi anche la Corte di Giustizia Europea aveva sanzionato l’ Italia per la violazione della Convenzione sui diritti umani. Il Tribunale di Roma , sezione civile due giorni fa ha statuito che in base all’ordinamento internazionale l’ Italia, respingendo un gruppo di 14 eritrei che avrebbero avuto diritto di asilo era sanzionabile con l’ onere del risarcimento del danno. In parole semplici l’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e Amnesty International avevano sostenuto nel ricorso promosso che i respingimenti avvenuti tra il 2009 e il 2010 subito dopo la conclusione del primo accordo Italia-Libia ai possibili richiedenti protezione internazionale , fossero illegittimi. Sostenevano che vi era una copiosa giurisprudenza della corte europea a costituire un punto di riferimento importante sebbene il nostro diritto non sia basato sul precedente vincolante. Famosa la sentenza della Corte Edu del 23 febbraio 2012 nel caso Hirsi Jamaa ed altri contro Italia. Con tale sentenza la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato il nostro Paese al risarcimento danni per il rimpatrio illegittimo di 22 cittadini eritrei e somali partiti dalla Libia, soccorsi in mare e subito riportati a Tripoli. Furono riportati indietro coattivamente e senza possibilità di scelta, senza alcuna procedura di identificazione, senza potere avanzare richiesta di protezione internazionale o senza potere presentare alcun ricorso giurisdizionale avverso la procedura. La Corte di Giustizia ritenne che una condotta simile confliggesse con gli artt. 3 della Cedu perché esponeva i migranti a situazioni di pericolose e ritorsioni e esponendoli addirittura al rischio di vita nei luoghi di smistamento in Libia, Stato in cui non vi erano garanzie di tutela non avendo la Libia mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra sul trattamento e sullo status di rifugiato. Le autorità italiane non potevano non sapere le condizioni di degrado in cui riportavano i migranti.Una ulteriore violazione dell’art. 3 della Cedu veniva riscontrata nel fatto che nulla impediva alla Libia di rimpatriare a sua volta somali ed eritrei nei loro rispettivi paesi di provenienzadove sarebbero stati esposti al concreto pericolo di vita. Venivano riscontrate le violazioni di altri articoli della convenzione nonchè degli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza del Tribunale di Roma innova perché oltre al profilo delle convenzioni e della normativa sovranazionale pone l’ accento sulle norme della nostra Costituzione. Il richiamo effettuato in sentenza è proprio all’art. 10 della Costituzione, infatti, quello che, per intenderci, riguarda lo straniero e il suo rispetto e la sua tutela. “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici’ (art.10 Principi Fondamentali Costituzione Italiana) Il Tribunale di Roma in base alla disposizione di cui all’art. 10 della Costituzione italiana, ha sentenziato che non si poteva impedire, come invece è stato fatto, allo straniero di entrare sul territorio dello Stato allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale. La sentenza riconosce la necessità di “espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall’autorità italiana si trovi nell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l’ingresso, all’esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell’Unione europea”. Salvare le vite in mare è un obbligo e un dovere superiore degli Stati e nessun accordo bilaterale può derogarvi. Le Convenzioni internazionali peraltro sottoscritte anche dall’ Italia rappresentano un baluardo insormontabile.Nessun organo o potere può derogarvi in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione. L’ art. 117 della Cost. prevede, infatti, che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Un pensierino spontaneo va al decreto sicurezza bis…le cui norme odorano sempre di incostituzionalitá in quanto, come stigmatizzato dalla giurisprudenza europea e ora dallo stesso tribunale di Roma i respingimenti in mare e le espulsioni collettive contrastano con lo stato di diritto e con le norme di diritto internazionale facendo fare all’Italia un notevole passo indietro dentro le pagine del libro della civiltà. Dove pecca il diritto, la norma, quindi il legislatore, fortunatamente supplisce l’ interprete e, pertanto, la giurisprudenza. La sentenza di Roma fa sorgere un dilemma: arginare i flussi migratori non giustifica il ricorso a metodi contrastanti con gli obblighi scaturenti dalle convenzioni internazionali e con la stessa Costituzione. Una sentenza coraggiosa foriera sicuramente di una copiosa casistica giurisprudenziale se non si darà corso a una inversione di tendenza sui respingimenti, una sentenza che ristabilisce il primato della Costituzione rispetto alla propaganda che diviene norma.
