INPS. EROGATI 3,1 MILIONI DI BONUS 600 EURO

L’Inps rende noto che fino ad ora l’Istituto ha erogato 3,1 milioni di indennità 600 euro, sono circa 500 mila i cittadini che attendono l’erogazione, poiché queste richieste sono ancora in istruttoria. Tra le domande inoltrate ve ne sarebbero 250 mila le cui coordinate bancarie inserite risultano errate. Il bonus è una misura prevista dal Governo, inserita nel decreto ‘Cura Italia’ (DL 17 marzo 2020, n. 18) con il fine di sostenere i lavoratori autonomi, le partite Iva senza Cassa e, mediante le Casse private, i professionisti che sono stati colpiti dall’impatto Covid-19 per via del blocco delle attività non essenziali. Per quel che riguarda i professionisti si è stabilito che avranno diritto al bonus solo se a basso reddito, o se dimostreranno che l’emergenza sanitaria è stata la causa della cessazione della loro attività. Il bonus previsto dal decreto ‘Cura Italia’ fa parte di una più ampia serie di provvedimenti di sostegno riguardanti lavoratori, famiglie e attività produttive, che sono stati danneggiati dalle limitazioni e restrizioni imposte per il controllo dell’epidemia da Covid-19. In un altro decreto del mese di aprile si stabiliranno le altre due tranche, alle quali il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ha peraltro più volte fatto riferimento. Si tratta della misura concernente gli 800 euro, previsti per aprile e maggio. Le domande devono essere inoltrate all’Inps, mentre i professionisti dovranno fare riferimento alle rispettive Casse previdenziali di assistenza privata. Il primo aprile era la data di inizio per l’inoltro. Per le domande relative ai 600 euro si può accedere anche tramite un PIN semplificato. Le Casse private hanno fissato altre date, poiché hanno regolamenti diversi, alcune hanno già provveduto all’erogazione, ma si sono poi dovute fermare a causa del cambio requisiti professionisti, e tuttavia a partire da ieri i pagamenti sono ripresi. Gli stanziamenti spettano anche ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, che siano stati indotti a cessare involontariamente l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020. Non devono risultare titolari di reddito derivante da lavoro dipendente (secondo le disposizioni dell’art. 29 del DL 18/2020) alla data del 17 marzo. Della misura hanno diritto anche i lavoratori agricoli operai a tempo determinato, secondo l’art. 30 dello stesso decreto, che abbiano all’attivo almeno 50 giornate lavorative nel settore agricolo, per l’anno 2019. E ancora i lavoratori dello spettacolo che risultino nell’elenco iscritti del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, e abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri, di competenza del 2019 del medesimo Fondo. Il reddito non deve essere superiore a 50mila euro, e, secondo l’art. 30, non devono percepire redditi da lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Il bonus non è soggetto a tassazione, e non contribuirà a fare cumulo di reddito. Non può percepire il bonus chi già è titolare di pensione o reddito di cittadinanza. Non costituisce eccezione chi percepisce prestazioni di invalidità.