QUERELE FACILI: SANZIONARE IL QUERELANTE SE TRIBUNALE ARCHIVIA QUERELA

S’aggira nelle redazioni di ogni dimensione, forza e blasone, persino nei blog, un virus invisibile, laquerela per il reato di diffazione, che può depauperare l’informazione e comprimerela libertà di stampache, secondo l’art.21 della Costituzione,non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.L’informazione, già appesantita dal condizionamentointernopiù o meno esplicito dettato dal/dalla responsabile della linea editoriale, si deve guardar le spalle dal rischioesternodellaquerela per il reato di diffamazionesempre incombente.Così all’odiosa censura si aggiunge l’umilianteautocensuraper cui ogni redattore/trice s’impone di scrivere o dire quel che il/la suo/a titolare della linea editoriale vuole che scriva e dica, chi intervistare e chi oscurare, quale tema trattare e quale omettere.E questo andazzo della vita redazionale, tranne rarissime eccezioni, è trasversale sia che il/la responsabile della linea editoriale tenga per la destra o per la sinistra: è estremamente difficile disporre dellalibertà di stampaa tutto tondo, per non incappare nellalavata di capodel padrone editore.Non bastasse tutto ciò, ecco il grimaldello dellaquerela per il reato di diffamazioneche pende, come la spada di Damocle, sulla testa di chi fa e vuole fare informazione in maniera deontologicamente corretta e, come si suol dire, a 360 gradi.Non che laquerela per il reato di diffamazionedebba esser depennata, senza le cose non andrebbero affatto meglio: la denigrazione dell’indesiderato, del non omologato e la violazione della sua privacy, sarebbero certe, assicurate, come avviene nei regimi autoritari.Però un semplice accorgimento andrebbe adottato tanto per render la querela meno facile:sanzionareil querelante se l’autorità giudiziaria archivia la querela perchèil fatto non sussiste.Sanzione, non per effetto di un ricorso ad hoc da parte del querelato, che comporta ulteriore stress e costi aggiuntivi non di poco conto, ma esigibile se non proprio seduta stante in tempi certi dall’archiviazione della querela.Sarebbe un disincentivo per chi, il querelante, si sente leso nell’immagine o offeso, a produrre carte e documenti contro il querelato che magari ha fatto il suo lavoro osservando tanto il diritto di cronaca quanto il diritto di critica.Sarebbe anche – la sanzione esigibile – una forte tutela dellalibertà di stampa che non deve essere soggetta ad autorizzazione o censura, maliberae deontologicamente corretta.E sarebbe ilrisarcimentodovuto al querelato perchè tra la presentazione della querela e l’eventuale, sopraggiunta archiviazione della stessa, se ne sono andati due-tre anni, quando va bene, di stress e preoccupazioni, nonchè di pagamenti della parcella per il legale di difesa.Insomma, sela sanzione esigibilefosse stata norma vigente e cogente, l’ex-ad dellaNie, l’editrice della defuntaUnità,Fabrizio Meli, ci avrebbe pensato, non una o due ma mille volte, prima di sporgerequerela per il reato di diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicitàcon cui chiedevala punizione del colpevolei cui pezzi giornalistici sulla pesante crisi certificata dalla relazione dei liquidatori dellaNie,oltre 32 milioni di euro, ne avrebberocompromesso fortemente la reputazionee ne avrebbero svilitola gestione manageriale:fatto è chela querela per il reato di diffamazione aggravataè stata archiviata in quantole espressioni sebbene aspre rientrano perfettamente nei parametri del diritto di critica oltre che di cronaca espressi nei pezzi giornalistici[del presuntocolpevole]non avendo mai trasmodato i limiti della continenza.