DISEGNO DI LEGGE SUI DECRETI INGIUNTIVI, NATURALMENTE È LA LEGGE DEL PIÙ FORTE

DISEGNO DI LEGGE SUI DECRETI INGIUNTIVI, NATURALMENTE È LA LEGGE DEL PIÙ FORTE

Dopo l’evoluzione darwiniana, dopo che una scimmia imparò a stare eretta e a socializzare, necessariamente nacque il diritto. Per disciplinare, dirimere, garantire la pacifica convivenza fra coloro che poco prima, ubbidendo all’ unica legge della sopravvivenza, avallavano il principio del “homo lupus homini”. Il diritto è quel ramo del vivere in un consesso civile in cui occorre, al pari della medicina, l’adattamento ai tempi.Si chiama, infatti, diritto vivente perché non può restare avulso dalla realtà.Di norma l’evoluzione e l’adattamento vengono fatti attraverso l’interpretazione delle norme.Norme che nel tempo, però, a causa della impreparazione quando non proprio dolosa ignoranza del legislatore, hanno svilito la funzione del diritto medesimo quale garante della pax sociale. Le cause del senso generalizzato di sfiducia nella giustizia della gente sono le norme farraginose e artatamente create pro domo di qualcuno;l’ atavica mancanza di personale nelle cancellerie; la cronica penuria di giudici togati e ad aleggiare sul tutto, un congenito difetto di “merito”. Preso da fervore creativo, il legislatore moderno ben consapevole che è più facile distruggere piuttosto che rimboccarsi le maniche per rendere la Giustizia bene pubblico per tutti e non appannaggio oligarchico, ha cominciato a ritoccare con vere e proprie picconate alcuni caposaldi del diritto civile. Il governo Berlusconi si era preoccupato di assestare colpi di legiferazione ad personam, i governi tecnici avevano promosso ritocchi notevoli al diritto del lavoro e della previdenza, i governi Renzi e Gentiloni avevano dato il colpo di grazia ai diritti dei lavoratori, cancellando in un colpo solo anni di conquiste sulle barricate. Ma la corsa alla distruzione non conosce battute di arresto. E il governo giallo verde, munito di machete faceva a pezzi quello che restava del Diritto Civile.Sotto la scure di una nuova inquisizione è in procinto di cadere la legge sulla separazione e l’affido dei figli.Il cosiddetto “decreto Pillon” è un revisionismo gretto della normativa in materia. Una normativa all’avanguardia, quella italiana, incentrata tutta sulla figura dei ragazzi ridotta ad essere un pacchetto di norme ” adultocentriche” in cui la figura del minore torna ad essere marginale e in cui gli aspetti economici intesi come elementi di forza tornano ad essere preponderanti e subdolamente dirimenti. Senza comprendere che tutto ciò non implica una riduzione dei costi della Giustizia. Implica la Negazione stessa della Giustizia. Prossimamente e, quasi sicuramente, stante le ultime derive di sedicenti ” congressi della famiglia” di ispirazione medievale e sempre nell’ottica della “rieducazione” dell’italiano, sarà la volta delle picconate alla legge sull’aborto. Così anni di emancipazione e libertà verranno seppelliti definitivamente. Intanto una nuova chicca legislativa si profila all’orizzonte. Per migliorare e velocizzare il processo monitorio, per intendersi il ricorso per “decreto ingiuntivo”, i senatori Ostellari, Pillon (ancora lui, proficuo restauratore di “ancien regime”) Romeo, Candura e Pellegrini, tutti rigorosamente eletti fra le fila di Lega, Salvini Premier, e tutti avvocati, hanno proposto un “ddl” (leggasi disegno di legge) atto a modificarne la procedura di concessione. Fino ad oggi la procedura collaudata e funzionante è strutturata in semplici passaggi. Il creditore che vanta un credito liquido, certo ed esigibile presenta un ricorso per decreto ingiuntivo in tribunale. Il procedimento si definisce ” monitorio”, etimologicamente derivato dal verbo latino ” monere”,ammonire, perché di fatto ha la funzione di diffidare il debitore all’ adempimento. Il ricorso per decreto ingiuntivo e la sua successiva emanazione con decreto del giudice, si definisce procedimento ” inaudita altera parte” in quanto fase senza contraddittorio con il debitore pur con la garanzia della presenza del magistrato. Il giudice esamina la documentazione a corredo della richiesta e, ove ritiene esistenti i presupposti cioè la certezza del credito, la sua liquidità e la sua esigibilità, concede il decreto ingiuntivo dando un termine al debitore per opporsi di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto. Sussistono casi, dettagliatamente stabiliti dalla legge, in cui il decreto è provvisoriamente esecutivo senza la necessità di attendere il decorso dei quaranta giorni necessario per presentare opposizione. Il giudice, ove ravvisi incongruenze e/o inesattezze o lacune documentali convoca il legale a conferire concedendo dei termini per integrare con i dati e le informazioni richieste. Se gli adempimenti non vengono eseguiti il ricorso viene rigettato. Il nuovo disegno di legge, con un intento dichiaratamente, acceleratorio, prevede la completa assenza del giudice nella fase monitoria. È previsto, infatti, che sarà l’avvocato a preparare il decreto ingiuntivo, a redigerlo e poi a emetterlo senza il vaglio, il controllo del magistrato e la successiva emanazione da parte di quest’ultimo. In base al disegno di legge in bozza, l’avvocato, celermente, senza attendere i tempi del tribunale, potrà assecondare le richieste del creditore, preparando il ricorso, allegando il provvedimento che lui stesso predisporra’ e notificando il tutto al debitore.Nessun filtro, nessun controllo sull’atto in termini di validità, di correttezza dell’iter seguito, di requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità. La rispondenza alle norme sarà attestata dal legale stesso. Unico limite previsto la correttezza e la buona fede dell’avvocato pena sanzioni disciplinari. Al legale del creditore, quindi, il potere di procedere autonomamente alla ricerca sui beni del debitore già nella fase di redazione del decreto ingiuntivo, accedere alle banche dati bancarie e tributarie, senza più alcun filtro. Nell’ attuale normativa l’attività può essere espletata nella fase esecutiva e necessita di apposita autorizzazione del giudice e la collaborazione con la imprescindibile figura dell’Ufficiale Giudiziario. I redattori del disegno di legge evidenziano il risparmio temporale ed economico per il creditore in quanto non vi sarebbero esborsi per contributo unificato e diritti di cancelleria. Ma nessuna parola viene spesa per il diritto alla parità del debitore. L’ esecutorieta’ stessa del decreto ingiuntivo, che in gergo tecnico significa mancata opposizione da parte del debitore entro i 40 giorni, secondo l’attuale normativa viene attestata dal cancelliere dopo attento vaglio della regolarità delle notifiche.Secondo la nuova previsione normativa l’attestazione sarebbe, invece, a cura dell’avvocato del creditore procedente il che non escluderebbe il rischio concreto di un abuso, anche in buona fede, di tale enorme potere. Dulcis in fundo: chi liquidera’ le competenze dell’avvocato?Secondo la normativa attuale il giudice, in calce al decreto, esaminato il valore della richiesta, dispone la liquidazione degli onorari.Nell’ipotesi del disegno di legge, anche le competenze legali saranno disposte a cura dell’avvocato. E se questi fosse di manica larga nella valutazione dei presupposti dell’azione o nel valore della stessa? Se non gli importasse delle sanzioni disciplinari del suo ordine professionale? Chi tutelerebbe il debitore esposto alla sola garanzia di una opposizione dai costi spesso esosi e proibitivi? Al debitore, anello debole di questa catena, nel ddl rimane solo la possibilità di fare opposizione e sottoporre in questo momento la situazione al vaglio del giudice, ma non tutti i debitori sono in grado di potere rispondere giudizialmente entro 40 giorni, e non tutti possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Gli scenari che potrebbero aprirsi sono numerosi e molto inquietanti. Basti pensare alla notevole opportunità che viene fornita ai grandi creditori di agire immediatamente nei confronti dei debitori senza la presenza super partes dei giudici. Esperti e addetti ai lavori, filtrate indiscrezioni sulla bozza, hanno cominciato a fare sentire il loro mormorio di dissenso. Ove la discussione in aula consentisse la trasformazione in legge della bozza, il topolino diventerebbe ancora più piccolo, mentre l’elefante vedrebbe aumentare la propria potenza, potendo impunemente, schiacciare l’esserino più debole. I grossi creditori, banche, finanziarie, agenzia delle entrate riscossione, enti, grossi imprenditori si troverebbero fra le mani un potere immane, avulso da qualsiasi controllo preventivo. Spesso, i tempi della giustizia sono lunghi e una opposizione, pur vinta dopo anni, non restituirebbe il diritto negato a un giusto ed equo iter giudiziale.Quando una figura che garantisce terzietà’ come il giudice, viene soppiantata è configurabile la morte del diritto con l’affermazione della legge del più forte. I redattori del disegno di legge ritengono che a trarre giovamento dalla “proposta di legge” sarebbe anche lo smaltimento del lavoro negli uffici. Si stima infatti che tra il 2016 e il 2017 i decreti ingiuntivi e altri provvedimenti speciali sottoposti al Tribunale ordinario siano stati oltre 490mila. I ricorsi in opposizione a questi, circa 20mila. La mole, però, si omette di dire, è cagionata dalla carenza cronica di magistrati e cancellieri non dall’iter del decreto ingiuntivo. L’eliminazione della figura del giudice preposta a vagliare l’operato e la regolarità di un atto di parte è un grave pericolo per la tutela del soggetto debole che non avrebbe altro strumento che l’opposizione per difendersi e questa servirebbe a ben poco ove si fosse al cospetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L’ intento dei redattori è sempre deflattivo, ma i rimedi trovati sono maldestri tentativi che non apporteranno alcun giovamento, anzi accentueranno il divario sociale. I rimedi che non trovano nel terzo super partes, un giudice per l’appunto, la garanzia della equità, rappresentano la negazione della giustizia. “La legge è uguale per tutti è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria. ( P. Calamandrei)