TRIBUNALE: MATRIMONIO VALIDO ANCHE SE I CONIUGI CAMBIANO SESSO

TRIBUNALE: MATRIMONIO VALIDO ANCHE SE I CONIUGI CAMBIANO SESSO

Un uomo e una donna Alessio e Valentina sono marito e moglie. Si erano conosciuti appena ventenni sul posto di lavoro, il supermercato di cui lui era titolare. Era stato amore a prima vista. In quel periodo, però, Valentina stava già effettuando tutto l’ iter per cambiare il suo sesso. Anche Alessio aspirava a divenire donna. I due decidevano di sposarsi. Anagraficamente ancora Alessio uomo e Valentina donna , il giorno del matrimonio presso il comune, si presentavano indossando lui abito da sposa e lei un perfetto, elegante abito maschile. Primo matrimonio transgender in Italia.Inizia da quel momento un vero e proprio iter giudiziario perché in Italia esistono delle regole che :1) Vietano il matrimonio fra persone dello stesso sesso2) Se uno dei coniugi è in ” transizione” prevedono il cosiddetto ” divorzio imposto”3) Se entrambi i fidanzati cambiano sesso, il matrimonio è lecito. Per celebrarsi o per restare valido, una volta celebrato, però, occorrono una serie di adempimenti burocratici: il riconoscimento di un tribunale, che non si ottiene sic et simpliciter, ma è subordinato alla certificazione medica della “disforia di genere”, e poi il cambiamento fisico con gli ormoni e le operazioni. Alessio e Valentina, nel frattempo divenuti anagraficamente Alessia e Davide, non volevano aspettare tutto il farraginoso e lunghissimo iter giudiziale. Come accade spesso con pioniristiche azioni processuali, essi hanno adito il Tribunale per farsi riconoscere valido il matrimonio pur in assenza di cartelle cliniche e diktat del tribunale in merito. Il Tribunale di Grosseto con questa storica sentenza ha statuito che il cambio di sesso è assodato e il matrimonio perfettamente valido, ordinando all’ ufficiale di Stato Civile di aggiornare i nomi dei coniugi rispettando i nuovi ruoli. ll tre ottobre scorso, quindi, nella Cancelleria del Tribunale di Grosseto è stata depositata una sentenza destinata a fare discutere e, come è ovvio che sia, quando il diritto è ” vivente”, destinata a fare giurisprudenza. In Italia non vigono le regole in base alle quali il ” precedente” è vincolante.Per questo motivo spesso si suole dire ” ogni testa un tribunale”.Tuttavia, molte sentenze fanno opinione. In realtà la sentenza del Tribunale di Grosseto trova il suo fertile substrato in una sentenza della Corte Costituzionale del 2014, la celeberrima sentenza numero 170. Con la sentenza citata la Corte Costituzionale si era pronunciata su alcuni articoli della legge 164/1982 ( rettificazione del sesso) che prevedono , nel caso di rettificazione legale del sesso , che il matrimonio contratto in passato cessi di produrre i propri effetti. Trattasi del cosiddetto ” divorzio imposto”. Tuttavia la Corte, pur mantenendo il principio della necessaria eterosessualitá per la validità del matrimonio e in difetto, il divorzio imposto, ha lanciato degli input importanti. La Corte vedeva , infatti, nell’ obbligo di sciogliere il matrimonio forzosamente in questi casi, una violazione dell’ articolo due della Costituzione, quello che tutela lo sviluppo della personalità umana. La Corte sosteneva che gli articoli che impongono il divorzio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi ledono la previsione costituzionale perché non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia. La sentenza lasciava spazio a considerare che il rapporto comunque esisteca e doveva essere disciplinato con un’altra forma di regolamentazione atta a tutelare ” adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima” Essa è stata,quindi, una pietra miliare in ambito del diritto di famiglia italiano. Ancor prima con una sentenza del 2012 era stato dichiarato che, pur a fronte del rigetto della richiesta di riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto all’ estero, nell’ordinamento giuridico italiano ” la diversità di sesso degli sposi non è presupposto indispensabile, naturalistico del matrimonio”. Questo aveva lasciato presagire che nulla ostasse affinché il Parlamento legiferasse in favore di dette formazioni familiari. Seguì nel 2016 la legge ” Cirinnà” dal nome della proponente, senatrice Cirinnà. Questa legge regolamenta le ” unioni civili fra persone dello stesso sesso” permettendo una disciplina giuridica di rapporti ed obblighi da registrare presso l’ ufficio di stato civile. Da detta registrazione discendono diritti e doveri reciproci , morali e patrimoniali. Nel 2017 per la prima volta fu riconosciuto in Italia il matrimonio tra due persone dello stesso sesso celebrato all’ estero, purchè uno dei coniugi sia cittadino italiano, o dell’ Unione Europea, attraverso un giudizio che si chiama ” di delibazione”. In ultimo la sentenza del tribunale di Grosseto che di fatto accelera l’ iter per la rettificazione di sesso e consente alla coppia di rimanere sposata. I tribunali lanciano costanti moniti al legislatore affinché non vengano lasciati vuoti normativi. Nel vuoto normativo, è sempre la giurisprudenza a fare, infatti, da ariete e apripista.