CARO ART. 21 DELLA COSTITUZIONE
Caro art 21 della Costituzione, ti scrivo oggi e a poche ore dallo ” sblocco della mia pena” comminatami da FB. Il ” verbale” notificatomi ieri recitava testualmente” sanzione per aver violato ripetutamente gli standard della community” Poche, apodittiche frasi. Pena certa, rapida, sicura. Fossi il mio avvocato difensore già dal punto di vista formale rileverei alcune questioni pregiudiziali atte a porre nel nulla il provvedimento sanzionatorio. Primo: in ogni procedimento che si rispetti e, soprattutto, che voglia definirsi ” democratico” si ” contestano gli addebiti”Cosa significa? Dovresti saperlo Dirigenza Fb. Ma dato che il condizionale è d’obbligo e dai dati fattuali riscontro che tu non lo sappia, significa che -debbono essere indicati in maniera precisa e puntuale, gli inadempimenti, i comportamenti erronei e/o dolosi, le violazioni commesse.Si chiama ” diritto di difesa e principio del contraddittorio” che ogni procedimento, non voglio ancora chiamarlo ” processo” comporta. Secondo: dopo la contestazione degli addebiti si offre un ” termine a difesa”. Uno Stato democratico consente all’accusato di esporre le proprie ragioni che potrebbero indurre a rivedere le ragioni della sanzione. Solo ove queste vengono ” motivatamente” ritenute non soddisfacenti, si rigettano e si conferma il provvedimento. Terzo: quando a seguito di un provvedimento viene promosso ricorso e/o reclamo, come viene chiamarlo dalle regole della tua community, non deve vigere il ” silenzio rigetto” Quello vale solo per la Pubblica Amministrazione e neppure sempre. In un rapporto ” libero e democratico” quale la community alla quale mi fregio di appartenere, si dà risposta al reclamo/ ricorso, si spiegano le ragioni del rigetto e serenamente, si prosegue nella irrogazione della sanzione. Quarto: il processo penale quando l’azione non è perseguibile d ‘ufficio necessita, a pena di improcedibilità della domanda, della “querela” della parte. La querela è un ” atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all’autorità giudiziaria di procedere nei confronti dell’autore del reato per la sua punizione.”(cfr. Wikipedia).Caro fb l’antica ” delazione” è un atto ormai desueto, persino in campo penale, come puoi ben vedere. Quindi chi denunzia DEVE palesarsi.Altrimenti è TROPPO COMODO togliersi di torno scomodi grilli parlanti con una semplice SEGNALAZIONE. Se fossi il mio avvocato difensore rimetterei il mandato PER LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA e consegnerei la Toga al più vicino Tribunale dichiarando la MORTE dello Stato di Diritto. Ma sono solo un UTENTE . In America mi sarei appellata al Primo e al Quinto Emendamento , che tu forse conosci caro fb.In Italia mi appello all’Art. 21 della mia Costituzione rubricato ” libertà di pensiero e parola” Ah, sai, caro fb , chi opera in Italia, quando opera in Italia, DEVE attenersi alle norme dell’ordinamento giuridico italiano. E la Costituzione, scusami, ma è un mio pallino rasentante un approccio maniacale, ne è il Vangelo Civile. Caro articolo 21, gli inermi ancora ti difendono, ma se non si uniscono e si battono per te , verrà presto il tuo canto del cigno… A dispetto dei pianti, delle grida e dei sogni di chi per averti perse se stesso.
